mercoledì 21 marzo 2012

Le competenze di RLS e RLS/T

Le attribuzioni del RLS/SP (RLS di sito produttivo) o RLS/T (RLS Territoriale) ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 81/2008.
Al comma 1 dell’art. 50 si indica che, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- “accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

All'art. 50, comma 2 si sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre anche “dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche”.

Si riporta poi quanto contenuto negli articoli 100 e 102 del D.Lgs. 81/2008 riguardo a sicurezza e coordinamento nei cantieri:
- “Art. 100 comma 4: i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
-Art. 102 comma 1: prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo”.

Nel caso in azienda si gestisce un sistema di gestione RLS e RLST possono consultare dati e documenti su:
- “le valutazioni dei rischi (DVR, DUVRI, manutenzioni);
- le relative misure di prevenzione (SPP, SGSL, PSC, POS);
- gli infortuni e le malattie professionali;
- i risultati provenienti dai Servizi Pubblici di Vigilanza;
- le sostanze e i preparati, le macchine e gli impianti;
- gli ambienti di lavoro;
- la Gestione e le procedure organizzative del lavoro;
- i piani di formazione per la sicurezza e le modalità di informazione dei lavoratori dipendenti e autonomi”.